Associazione Culturale Archeologia Narrante
STATUTO
Art. 1. – È costituita l’Associazione denominata “Archeologia Narrante” (da ora in avanti: “Associazione”) quale libera Associazione di fatto, apartitica e apolitica e senza scopo di lucro.
La durata dell’Associazione è illimitata.
Art. 2. – L’Associazione è una associazione di diritto privato regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto.
Durante la vita dell’Associazione non possono essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale. Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle finalità di cui all’art. 3.
Art. 3 – L’Associazione persegue i seguenti scopi:
- diffondere la cultura archeologica attraverso la narrazione drammaturgica e le arti performative;
- ampliare la conoscenza dei miti, degli usi scomparsi e delle tradizioni;
- allargare gli orizzonti didattici di educatori, insegnanti ed operatori sociali, affinché sappiano trasmettere, anche in forma laboratoriale, la cultura storica e artistica riferibile all’archeologia.
Art. 4. – L’Associazione per il raggiungimento dei suoi fini può promuovere varie attività, in particolare: spettacoli, incontri culturali, visite guidate a luoghi e musei: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di films, realizzare studi e ricerche, allestimenti e documenti.
Possono essere promosse anche marginali attivata commerciali purché utili o necessarie al raggiungimento dello scopo associativo del precedente articolo tre.
Art. 5. – L’Associazione ha sede in Firenze, attualmente presso lo studio della dott.ssa Cinzia Colzi , nel viale Donato Giannotti n.61 (cap 50126) e potrà essere variata con semplice delibera del Consiglio direttivo.
L’Associazione ha un sito web, utilizzato anche per pubblicare tutte le comunicazioni rilevanti per l’attività dell’Associazione e dei suoi organi.
Art. 6. – L’Associazione è offerta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.
- associati ordinari: persone o enti che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo;
- associati ordinari: persone, enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico alla costituzione dell’associazione, possono essere esonerati dal versamento di quote annuali.
Art. 7. – L’ammissione degli associati ordinari è deliberata, su domanda scritta del richiedente controfirmata da almeno tre associati, dal Consiglio direttivo.
Contro il rifiuto di ammissione è ammesso appello, entro 30 giorni, al collegio dei probiviri.
Art. 8. – Tutti gli associati sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l’eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell’associazione il Consiglio direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione della Associazione.
Gli associati espulsi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro trenta giorni e il Consiglio direttivo nominerà all’uopo un Collegio per la definizione.
Art. 9. – Tutti gli associati maggiorenni hanno diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione. Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.
Art. 10. – I mezzi finanziari dell’Associazione sono costituiti da:
- quote associative
- contributi di enti e associazioni;
- donazioni e lasciti;
- rimborsi;
- attività marginali di carattere produttivo o proventi derivanti dalle attività organizzate dall’Associazione
- ogni altro tipo di entrate.
Le quote associative sono costituiti dalle quote annuali di associazione stabilite dal Consiglio direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall’assemblea, che ne determina l’ammontare.
Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall’assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con finalità statuarie dell’organizzazione.
Art. 11. – L’anno sociale e l’esercizio finanziario sono determinati in base all’anno solare.
Il Consiglio direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell’Associazione.
Il bilancio preventivo e consuntivo devono essere approvati dall’Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile.
Esso deve essere depositato presso la sede dell’Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.
Art. 12. – Gli organi dell’Associazione sono:
- l’assemblea degli Associati;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente.
Art.. 13. – L’assemblea degli Associati è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’Associazione ed è composta da tutti gli associati, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota. Essa è convocata almeno una volta all’anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno un decimo degli associati.
In prima convocazione l’assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza degli associati, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.
L’assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza degli associati e in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.
La convocazione viene inviata all’indirizzo di posta elettronica di ogni associato almeno quindici (15) giorni prima della data dell’assemblea. Entro lo stesso termine, l’avviso viene pubblicato sul sito web.
Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante invio all’indirizzo di posta elettronica di ogni associato del relativo verbale.
Art. 14. – L’assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
- elegge il Consiglio direttivo
- approva il bilancio preventivi e il consuntivo;
- approva il regolamento interno.
L’assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l’eventuale scioglimento dell’Associazione.
All’apertura di ogni seduta l’assemblea è presieduta dal Presidente ed un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.
Art. 15. – Il consiglio direttivo è composto da quattro (4) membri, eletti dall’Assemblea fra i propri componenti.
Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti 2 membri. I membri del Consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica 3 anni. Il consiglio direttivo può essere revocato dall’assemblea con la maggioranza di 2/3 degli associati.
Art. 16. – Il Consiglio direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione. Si riunisce in media 2 volte all’anno e nomina il presidente, il vice presidente, il tesoriere e il segretario. Ogni membro del Consiglio direttivo svolge gratuitamente tale attività associativa.
Il Consiglio direttivo è convocato da:
- il presidente;
- da almeno 2 dei componenti, su richiesta motivata;
- richiesta motivata e scritta di almeno il 30% degli associati.
Il consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.
Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:
- predisporre gli atti da sottoporre all’assemblea;
- formalizzare le proposte per la gestione dell’Associazione;
- elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
- elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all’esercizio annuale successivo;
- stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di associati;
- l’invio all’indirizzo di posta elettronica di ogni associato del verbale di ogni riunione;
- qualora ne ricorrano i presupposti, il Consiglio direttivo può nominare il Collegio sindacale oppure un Revisore Unico.
Art. 17. – Il presidente dura in carica tre anni ed è legale rappresentante dell’Associazione a tutti gli effetti.
Egli convoca e presiede il Consiglio direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedure agli incassi.
Conferisce agli associati procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio direttivo.
Art. 18. – In caso di nomina, Collegio dei revisori è composto da tre associati eletti dall’Assemblea al di fuori dei componenti del Consiglio direttivo oppure un Revisore Unico iscritto all’Albo dei Revisori. Collegio Sindacale e Revisore Unico verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redigono apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo. Collegio Sindacale e Revisore Unico svolgono gratuitamente tali attività.
Art. 19. – Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea straordinaria. Il patrimonio residuo dell’ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662.
Art. 20. – Tutte le cariche elettive sono gratuite.
Agli associati può competere solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate e preventivamente autorizzate dal Consiglio direttivo.
Art. 21. – Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigente in maniera.
La presente scrittura privata è redatta in duplice originale per la registrazione di legge.
Letta approvata e sottoscritta dai comparenti che la dichiarano conforme alla loro volontà.
Giuseppina Carlotta Cianferoni
Alessandro Fani
Simone Bellucci
Cinzia Colzi